PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Figura tecnico-professionale dell'istruttore cinofilo).

      1. La presente legge istituisce la figura tecnico-professionale dell'istruttore cinofilo.
      2. L'istruttore cinofilo è il professionista che svolge la sua attività adottando tecniche specialistiche di addestramento di base e avanzato in conformità alla legislazione vigente in materia di tutela degli animali. In particolare, l'istruttore cinofilo:

          a) addestra cani di qualsiasi razza ed età esaltandone le qualità specifiche e naturali in vista dei futuri impieghi del cane;

          b) impartisce una educazione di base, finalizzata ad ottenere la corretta obbedienza da parte del cane nonché un completo controllo e la gestione dell'animale;

          c) impartisce una educazione specialistica su alcune determinate attività sportive e sociali finalizzata a sviluppare al massimo le potenzialità del rapporto tra uomo e animale;

          d) rileva e valuta criticamente l'evoluzione dei bisogni pertinenti alla propria figura tecnico-professionale;

          e) progetta e interviene operativamente in ordine a problemi assistenziali e organizzativi complessi;

          f) programma, gestisce e valuta i servizi formativi nell'ottica del miglioramento continuo della qualità offerta, con specifico riferimento alla pianificazione, all'organizzazione, alla direzione e al controllo dell'attività svolta nei campi di addestramento;

 

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          g) supervisiona l'assistenza pertinente alla propria attività tecnico-professionale e svolge azioni di consulenza professionale;

          h) applica e valuta criticamente l'impatto di differenti modelli di addestramento;

          i) sviluppa le capacità di addestramento inerenti alla propria qualifica tecnico-professionale;

          l) analizza criticamente gli aspetti etici correlati al corretto sviluppo della sua professione e al rapporto tra uomo e animale.

      3. L'istruttore cinofilo è il professionista responsabile che può attivare e dirigere i corsi di formazione professionale per le qualifiche di kennel management e di educatore cinofilo, di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9.
      4. L'inquadramento professionale e il trattamento economico delle figure professionali di cui al presente articolo sono definiti in sede di contrattazione collettiva. Nel caso di attività libero-professionale, i relativi compensi corrispondono agli importi medi percepiti per tale attività nell'area territoriale di riferimento.

Art. 2.
(Formazione professionale dell'istruttore cinofilo).

      1. Per il riconoscimento della qualifica tecnico-professionale di istruttore cinofilo sono richiesti la frequenza e il superamento di un apposito corso di formazione della durata di trentasei mesi, di cui dodici mesi di specializzazione.
      2. L'istituzione e l'organizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono demandate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il requisito minimo necessario per l'accesso a tali corsi è il titolo di studio rilasciato al termine della scuola dell'obbligo.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel provvedimento istitutivo dei corsi emanato ai sensi del

 

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comma 2, stabiliscono, altresì, il numero massimo di assenze ammissibili superato il quale il corso si considera interrotto.
      4. Al termine del corso di formazione sono previste una prova teorica e una prova pratica a cui sottoporre gli allievi. A tale fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel provvedimento istitutivo dei medesimi corsi di cui al comma 2, prevedono l'istituzione di un'apposita commissione di esame.
      5. I corsi di formazione, comprensivi di un periodo di specializzazione ai sensi del comma 1, comportano l'acquisizione di capacità di addestramento specifico da parte dell'istruttore cinofilo, in relazione alle quali sono riconosciute le seguenti qualifiche specialistiche:

          a) istruttore cinofilo per l'agilità;

          b) istruttore cinofilo per l'utilità;

          c) istruttore cinofilo per la caccia;

          d) istruttore cinofilo per l'obbedienza.

Art. 3.
(Qualifica specialistica di istruttore cinofilo sociale).

      1. Per ottenere la qualifica specialistica di istruttore cinofilo sociale, professionista destinato ad operare nell'educazione dei cani al sostegno sociale in diverse e delicate attività, sono necessari ulteriori dodici mesi di accurata formazione professionale sotto la guida di personale altamente specializzato e di comprovata esperienza nel settore.
      2. La formazione dell'istruttore cinofilo sociale avviene in collaborazione con figure professionali provenienti dal settore dell'assistenza e del volontariato, nonché con enti pubblici e privati secondo criteri multidisciplinari e improntati alla reciproca collaborazione.

Art. 4.
(Centri di addestramento).

      1. I corsi di formazione di cui all'articolo 2 devono essere svolti obbligatoriamente

 

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in appositi centri di addestramento che rispondano a requisiti minimi essenziali, quali la presenza di una zona pascolo, box di appoggio, campi di addestramento, un'aula chiusa per la pratica e la teoria, la presenza di almeno un istruttore cinofilo.

Art. 5.
(Riconoscimento professionale. Norme transitorie).

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la qualifica di istruttore cinofilo ai soggetti che dimostrano di avere esercitato la professione da almeno sei anni e che sono in grado di attestare la loro attività attraverso una provata documentazione, oppure che dimostrano di avere compiuto almeno quattro anni di pratica professionale quali responsabili di un centro di addestramento ancora in funzione.
      2. Alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la qualifica di kennel management, di cui all'articolo 8, ai soggetti che dimostrano di avere esercitato la professione da almeno tre anni e che sono in grado di attestare la loro attività attraverso una provata documentazione, che deve, in particolare, testimoniare lo svolgimento dell'attività presso canili o pensioni per cani.
      3. Alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la qualifica di educatore cinofilo, di cui all'articolo 9, ai soggetti che dimostrano di avere esercitato la professione da almeno due anni e che sono in grado di attestare la loro attività attraverso una provata documentazione, che deve, in particolare, testimoniare lo svolgimento dell'attività presso una struttura che svolge riconosciuta attività cinofila.

Art. 6.
(Commissione regionale).

      1. L'esame della validità dei requisiti per ottenere il riconoscimento della qualifica

 

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tecnico-professionale di istruttore cinofilo nonché delle qualifiche di kennel management e di educatore cinofilo, previsti dall'articolo 5, è effettuato da una apposita commissione istituita a livello regionale presso l'assessorato competente per la formazione professionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La commissione regionale di cui al comma 1 è composta da sei membri, nominati dall'assessore regionale competente per la formazione professionale, di cui uno in rappresentanza dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, uno in rappresentanza dell'Ente nazionale protezione animali, uno psicologo competente per materia, nominato dal consiglio dell'ordine territoriale, un medico veterinario, nominato dal consiglio dell'ordine territoriale, un rappresentante della regione e un esperto di chiara fama del settore cinofilo. La commissione, all'atto dell'insediamento, nomina al suo interno il presidente.
      3. La commissione regionale, all'atto della verifica dei requisiti prescritti ai sensi del comma 1, determina altresì i requisiti necessari per richiedere il riconoscimento delle qualifiche specialistiche di cui al comma 3 dell'articolo 1.
      4. La commissione regionale, previo esame specifico, ha la facoltà di riconoscere l'ammissione al terzo anno del corso di formazione per istruttore cinofilo ai professionisti che dimostrano di avere esercitato la professione da almeno tre anni e che sono in grado di attestare la loro attività attraverso una provata documentazione che, in particolare, certifica lo svolgimento dell'attività presso canili o pensioni per cani.

Art. 7.
(Albo professionale regionale).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione regionale di cui all'articolo 6 istituisce l'albo professionale regionale per

 

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le figure tecnico-professionali di istruttore cinofilo e per le qualifiche di kennel management e di educatore cinofilo. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio delle relative professioni.

Art. 8.
(Qualifica di kennel management).

      1. Il kennel management svolge la sua attività nel settore cinofilo, in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione degli animali. In particolare, il kennel management deve essere in grado di assicurare:

          a) il benessere e la cura psicologica e fisica degli animali ospiti nelle pensioni, nei canili, negli allevamenti e nei campi di addestramento;

          b) la conoscenza di base dei princìpi della tolettatura, ai fini del mantenimento igienico e funzionale dell'animale. In particolare, deve essere in grado di espletare le seguenti attività: assistenza generale del benessere fisico, profilassi antiparassitaria, taglio delle unghie, igiene oculare, delle orecchie ed orale;

          c) l'intervento in casi di primo soccorso, con particolare riferimento alla capacità di riconoscere i principali sintomi clinici di situazioni di rischio per l'incolumità del cane e di patologie insorgenti;

          d) la somministrazione dei medicinali necessari in caso di primo soccorso;

          e) la conoscenza di base della fisiologia e del comportamento dell'animale femmina.

      2. Il kennel management può espletare la sua funzione secondo i princìpi della collegialità, in collaborazione con altre figure professionali, sempre nel rispetto delle proprie e delle altrui competenze.
      3. Per il riconoscimento della qualifica di base di kennel management è richiesta

 

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la frequenza del corso di formazione per istruttore cinofilo per una durata di ventiquattro mesi.

Art. 9.
(Qualifica di educatore cinofilo).

      1. L'educatore cinofilo svolge la sua attività nel settore cinofilo, in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione degli animali. In particolare, l'educatore cinofilo deve essere in grado di assicurare:

          a) la conoscenza dei princìpi dell'etologia e delle relative applicazioni;

          b) la conoscenza del panorama delle razze canine nonché delle relative distinzioni per morfologia, attitudini e caratteristiche comportamentali al fine di fornire adeguata consulenza ai proprietari privati di cani e alle associazioni operanti nel settore cinofilo, su:

              1) le scelte relative all'età, al sesso, alle dimensioni e alla razza in funzione dello stile di vita dei futuri proprietari;

              2) l'educazione di base per la vita quotidiana o l'educazione propedeutica all'addestramento specifico ed, eventualmente, agonistico;

          c) la conoscenza dei fondamenti della comunicazione tra uomo e cane, del linguaggio del corpo, dei princìpi fondamentali gerarchici che sovrintendono al rapporto tra uomo e cane, delle regole fondamentali della vita del branco e del branco misto;

          d) adeguata consulenza in caso di coabitazione del cane con bambini, con altri cani o con altri animali.

      2. L'educatore cinofilo può espletare la sua funzione secondo i princìpi della collegialità in collaborazione con altre figure professionali, sempre nel rispetto delle proprie e delle altrui competenze.
      3. Per il riconoscimento della qualifica di educatore cinofilo è richiesta la frequenza

 

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del corso di formazione per istruttore cinofilo per una durata di dodici mesi.

Art. 10.
(Divieto di pratiche violente).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto assoluto, nello svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica tecnico-professionale di istruttore cinofilo e delle qualifiche di kennel management e di educatore cinofilo, di impiegare strumenti, anche tecnologici, e pratiche violente che possono in qualunque modo arrecare danno alla salute psico-fisica e al benessere dell'animale. Il medesimo divieto assoluto è altresì stabilito nell'esercizio dell'attività professionale di istruttore cinofilo, di kennel management e di educatore cinofilo.

Art. 11.
(Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

      1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo è estesa, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ai lavoratori di cui alla presente legge.
      2. Alle categorie dei lavoratori autonomi o subordinati a favore delle quali è esteso l'obbligo assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
      3. Al numero 21) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio

 

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1947, n. 708, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «; istruttori cinofili distinti nelle diverse qualifiche specialistiche;».
      4. Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, il lavoratori di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle norme e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.